SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro srl

Statuto

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA DELLA SOCIETA’

Art. 1

1.1   La società denominata “SICOT – Sistemi di Consulenza per il Tesoro S.r.l.”, in forma abbreviata “SICOT S.r.l.”, è regolata dal presente statuto.

Art. 2

2.1   La Società ha sede nel Comune di Roma.

2.2   Possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, con decisione dei soci. Possono essere altresì istituiti filiali, uffici, succursali ed agenzie, sia in Italia che all'estero, con deliberazione dell’organo amministrativo.

Art. 3

3.1   La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con decisione dei soci.

OGGETTO

Art. 4

4.1   La Società ha per oggetto, ai sensi dell’art. 63, comma 6, della Legge 23.12.2000 n. 388, la prestazione, a favore del Dipartimento del Tesoro, di attività di consulenza per la gestione delle partecipazioni azionarie detenute dalla Pubblica Amministrazione e per l’attuazione dei processi di privatizzazione relativi a tali partecipazioni, di attività di monitoraggio dell’andamento dei mercati finanziari e borsistici, italiani ed esteri, nonché di servizi nel campo amministrativo e finanziario.

4.2   La Società può inoltre compiere, purchè in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, utili e/o opportune.

CAPITALE

Art. 5

5.1   Il capitale sociale è di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

5.2   Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante il conferimento di beni in natura e di crediti nonché di ogni altro elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica.

DOMICILIO

Art. 6

6.1   Il domicilio dei soci e degli altri aventi diritto al voto per i loro rapporti con la Società è quello stabilito dalla legge e, ove non stabilito, quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società.

6.2   Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

DIRITTI DEI SOCI – PARTECIPAZIONI

Art. 7

7.1   I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7.2   Le partecipazioni sono liberamente trasferibili.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Art. 8

8.1   I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

8.2   In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

  • a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  • b) la nomina dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione e la determinazione dei relativi compensi;
  • c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la determinazione del loro compenso;
  • d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
  • e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
  • f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  • g) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione.

8.3   Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Art. 9

9.1   L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.2   L'assemblea deve altresì essere convocata senza ritardo qualora ne facciano richiesta il collegio sindacale ovvero tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da mettere all'ordine del giorno. Se l'organo amministrativo non provvede, il tribunale, sentiti gli amministratori e i sindaci ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

9.3   L’assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedito mediante lettera raccomandata o fax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante ai sensi dell’art. 6. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno, l’ora e il luogo per la seconda convocazione. Quest’ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

9.4   In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e i sindaci e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

9.5   L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione contenuta nell'avviso di convocazione e purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

Art. 10

10.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione: in caso di loro assenza o impedimento l'assemblea elegge il proprio presidente a maggioranza. L'assemblea elegge altresì un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

10.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 11

11.1 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e/o video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

  • a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al precedente comma 10.2;
  • b) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
  • d) vengano indicati (salvo il caso di cui all'art. 2479 bis, quinto comma, c.c.) nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

11.2 Il presidente dell’assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; ivi si intende tenuta l’assemblea.

11.3 In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 12

12.1 Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soggetti aventi diritto di voto.

12.2 I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo se previsto dalla delega e da chi sia ivi espressamente indicato. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le eventuali successive convocazioni. E' ammessa anche la delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

12.3 La delega non può essere conferita all'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione, ai sindaci, ai dipendenti della Società, alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 13

13.1 I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

13.2 In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell’art. 2479, secondo comma, c.c., l’assemblea delibera con una maggioranza di soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

13.3 Le deliberazioni dell’assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell’assemblea. E' escluso il voto segreto.

13.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

13.5 Le deliberazioni di modificazione dell’atto costitutivo devono constare da verbale redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 14

14.1 La Società è amministrata da un amministratore unico, anche non socio, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero di tre membri, anche non soci.

14.2 L'amministratore unico, ovvero i membri del consiglio di amministrazione, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'amministratore unico, ovvero i membri del consiglio di amministrazione, sono rieleggibili.

14.3 La cessazione dell’amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui egli viene sostituito. Se nel corso dell’esercizio viene a mancare per altro motivo l’amministratore unico, si provvede ai sensi dell’art. 2386, ultimo comma, c.c.

14.4 In caso di nomina di un consiglio di amministrazione se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. La deliberazione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci.

14.5 Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

14.6 La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

14.7 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente; nomina altresì un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

Art. 15

15.1 L'amministratore unico, o il consiglio di amministrazione, sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano alla assemblea dei soci.

15.2 Il consiglio di amministrazione non può delegare le proprie attribuzioni.

Art. 16

16.1 L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza generale della Società, sia sostanziale sia processuale.

16.2 L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione al fine di dare esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione, possono nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, anche tra i dipendenti.

16.3 L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione provvedono all'assunzione dei dipendenti ed alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

16.4 Il presidente del consiglio di amministrazione:

  • a) presiede l'assemblea dei soci;
  • b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 17

17.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, e viene convocato tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta anche da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale.

17.2 Il consiglio è convocato mediante avviso, comunicato con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax o posta elettronica, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni liberi prima a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo. Anche in difetto della convocazione il consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e del collegio sindacale.

17.3 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. In caso di assenza e/o impedimento del presidente le riunioni sono presiedute dal consigliere presente più anziano di età.

17.4 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 18

18.1 All'amministratore unico, ovvero ai membri del consiglio di amministrazione, spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea dei soci.

18.2 Agli amministratori non spetta alcun compenso aggiuntivo oltre quello determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, c.c., salvo il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per la carica.

Art. 19

19.1 Nel presente statuto per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20

20.1 L’assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi. L’assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

20.2 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

20.3 Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile.

20.4 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

20.5 Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione che consentano ai partecipanti di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire allo svolgimento degli argomenti trattati.

20.6 Al collegio sindacale si applicano le altre disposizioni ad esso relative dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

20.7 L'assemblea provvede, all’atto della nomina, alla determinazione della retribuzione del collegio sindacale ed a quanto altro a termini di legge.

BILANCIO E UTILI

Art. 21

21.1 L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

21.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione da destinare alla riserva legale come per legge, sono ripartiti secondo deliberazione dell’assemblea.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 22

22.1 In caso di scioglimento della Società, l’assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione nonché i poteri e i compensi degli stessi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23

23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi in materia.

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